La connivenza ed il concorso di persone nel reato

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La connivenza ed il concorso di persone nel reato

La connivenza ed il concorso di persone nel reato 960 640 Avv. Francesco Meatta

In questa lezione, ci occupiamo di descrivere la connivenza e di capire quando la stessa sia punibile a titolo di concorso.

connivenzaAbbiamo, abbondantemente, parlato del concorso di persone nel reato, distinguendo tra concorso materiale e morale.

Intuitivamente, possiamo comprendere come il problema della connivenza si ponga, soprattutto, in rapporto al concorso morale.

Si tratta di capire se e quando la connivenza è punibile come forma di rafforzamento del proposito criminoso altrui.

Procederemo cercando di conferire al discorso un taglio molto pratico e quindi aiutandoci con esempi concreti.

DEFINIZIONE ED ESEMPIO DI CONNIVENZA

In termini generali, possiamo definire la connivenza come quella situazione in cui un soggetto assiste passivamente alla perpetrazione di un reato che avrebbe la possibilità – ma non l’obbligo giuridico – di impedire.

Esempio di connivenza passiva non punibile

Tizio sposato con Caia, coltiva sul terrazzo della propria abituazione sostanza di tipo marijuana ai fini di spaccio.

A tal fine, nell’indifferenza della moglie, predispone dei vasi che riempie di terra per la coltivazione della marijuana, predispone le bustine per confezionare la sostanza e prende contatti con tossicodipendenti interessati all’acquisto della sostanza.

La Polizia avvisata da uno dei vicini, si presenta nell’abitazione e scopre la coltivazione domestica della sostanza, oltre a bustine per il confezionamento e la vendita.

La moglie di Caio ha assistito, passivamente, all’azione criminosa del marito e si trova, dunque, in una condizione di connivenza.

Possiamo sostenere che l’azione della moglie di Caio abbia avuto una qualche efficacia causale nel reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti?

Per rispondere, dobbiamo cercare di capire se la sua condotta sia, in qualche modo, dotata di efficienza causale rispetto al reato commesso dal marito.

A tal fine, vi suggerisco, dapprima di rivedere la lezione sul profilo causale nel concorso morale, laddove si evidenzia l’importanza del fatto di rinforzo o istigazione fornito dall’autore morale.

Se ci pensate bene, in questo caso concreto, la moglie, in realtà, non ha fornito alcun apporto né per la coltivazione né per l’organizzazione finalizzato allo spaccio.

La sua condotta passiva e inerte non ha in alcun modo rafforzato o agevolato il proposito criminoso del marito.

La sua è una condotta, tipicamente, di connivenza passiva non punibile.

ALTRO ESEMPIO DI CONNIVENZA NON PUNIBILE

Tizio e Caio si trovano, per la notte in un hotel. Tizio convince l’amico a seguirlo in un’altra camera, lasciata per errore aperta da un inserviente dell’hotel.

Caio segue l’amico e lo vede rubare alcune giacche per un valore di oltre €. 2.000,00.

Proprio quando Tizio aveva riposto in un suo borsone le giacche, interviene la Polizia che inoltra gli atti alla procura per il reato di furto in concorso.

La condizione di connivenza di Caio, in questo caso, può essere considerata punibile a titolo di concorso nel reato?

Riflettiamo. Caio ha assistito passivamente all’azione di Tizio.

Indubbiamente, non ha fatto nulla per impedire che Tizio commettesse quel reato di furto.

Ma, era obbligato ad impedire che Tizio commettesse quel reato?

Invero, non esiste un obbligo generale per i cittadini di attivarsi per impedire la commissione di reati.

Il problema è, dunque, capire se egli abbia fornito un contributo di agevolazione o rinforzo del proposito criminoso di Tizio.

Sappiamo che Caio non aveva idea del proposito criminoso di Tizio ed, entrato nella camera, lo ha visto rubare delle giacche altrui.

Restare fermo, passivo, dinanzi alla condotta criminosa di Tizio sarà anche eticamente riprovevole, ma non significa, in realtà, che egli abbia rafforzato o agevolato il proposito di Tizio.

Abbiamo, pertanto, anche in questo caso una situazione di connivenza passiva non punibile.

Possiamo iniziare a tirare una prima conclusione sulla connivenza.

  • A fronte di una condizione di connivenza, sarà punibile chi concorre nella commissione di un reato determinando, rafforzando o agevolando la volontà altrui.
  • Invece, non potrà essere ritenuto responsabile, a titolo di concorso, colui che si sia limitato a non attivarsi per impedire la commissione del reato.

ALTRA QUESTIONE – E’ PUNIBILE CHI SI LIMITA A FOTOGRAFARE ALTRI SOGGETTI INTENTI A COMMETTERE UNA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO?

Qui, prenderemo in esame un caso, purtroppo, spesso ricorrente nella realtà, di connivenza punibile.

Un gruppo di ragazzi, dopo aver portato in un capanno Caia, fanno a turno per violentarla, trattenendola e violentandola per ore.

Nel capanno c’è anche Tizio che non usa violenza sessuale sulla ragazza, ma si limita a fotografare e fare video dell’attività svolta dai suoi amici.

Tutti vengono tratti in arresto per il reato di violenza sessuale e sequestro di persona, e imputati in concorso, incluso Tizio.

Proviamo a riflettere su questa condizione di connivenza.

Non v’è dubbio che Tizio non ha posto in essere alcun frammento dell’azione tipica del sequestro di persona e della violenza sessuale.

Il punto è capire se la sua sia stata una condotta di mera connivenza, ovvero se sia qualificabile come partecipazione nel reato.

In effetti, il fatto di fotografare gli amici mentre violentano l vittima, costituisce, senza dubbio, una condotta di rafforzamento del loro proposito criminoso.

Abbiamo, quindi, in questo caso, una tipica condizione di connivenza punibile.

Attenzione, quando parliamo di connivenza punibile stiamo, in realtà, affermando che il connivente risponde del reato a titolo di concorso.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Avv. Francesco MeattaAbbiamo concluso l’analisi dell’elemento causale nel concorso di persone nel reato e visto quali sono le differenze tra connivenza e concorso.

Nella prossima lezione, ci concentreremo sul dolo della condotta dei concorrenti nel reato.

Vi ricordo che se avete dubbi, potete inviarmi, gratuitamente, i vostri quesiti utilizzando il form di discussione che trovate qui sotto. Sarò lieto di rispondervi.

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Un caro saluto

Francesco

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